COS’È L’OSPITALITA’ TEMPORANEA
Quando l’assegnatario vuole ospitare una persona all’interno dell’alloggio deve prima chiedere l’autorizzazione al C.I.T.
CHI PUO’ CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITA’ TEMPORANEA
La richiesta dell’autorizzazione all’ospitalità temporanea può essere richiesta solo dall’assegnatario.
QUANDO E PER QUALI MOTIVI CHIEDERE L’OSPITALITA’ TEMPORANEA
La legge regionale prevede che l’ospitalità temporanea venga autorizzata, sempre che l’ingresso non comporti la perdita di un qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, a persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio o per i seguenti motivi: studio; lavoro; motivi di salute (obbligatoria documentazione). L’ospitalità non viene concessa dal C.I.T. nel caso in cui l’ingresso dell’ospite comporti la perdita di uno o qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.
OSPITALITA’ TRIMESTRALE
E’ prevista la possibilità di richiedere da parte dell’assegnatario un’ ospitalità breve per un periodo massimo di 3 mesi con la conseguente revisione dei canoni. Può essere autorizzata anche in caso che la stessa comporti la perdita di uno o più dei requisiti di permanenza.
OSPITALITA’ PER PERSONE CHE OFFRONO ASSISTENZA
Per persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato, deve essere richiesta l’autorizzazione al C.I.T. Tale ospitalità è concessa senza limiti di tempo. Le persone ospitate non sono considerate nel numero dei componenti, il loro ISEE non concorre nella formazione del nucleo e le stesse non hanno diritto a diventare componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio.
PER QUANTO VIENE CONCESSA L’OSPITALITA’?
L’ospitalità temporanea viene concessa dal C.I.T. per un periodo di un anno. Nel caso in cui l’ospite al termine di tale periodo, non risulti residente da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell’assegnatario, la richiesta può essere rinnovata.
VARIAZIONE DEL CANONE
La presenza nel nucleo familiare di un ospite temporaneo autorizzato comporta la revisione del canone di locazione: se l’ospite ha un reddito, questo viene sommato a quello del nucleo familiare. Il nuovo canone viene quindi calcolato sulla base del reddito totale del nucleo familiare “allargato” .
L’OSPITE NON ACQUISISCE DIRITTI
L’ospite temporaneo non acquisisce mai il diritto ad avere il cambio dell’intestazione del contratto di locazione in caso di decesso o in caso di trasferimento dell’assegnatario o di interruzione del rapporto di locazione. In questi casi, infatti, l’alloggio deve essere lasciato libero e restituito al C.I.T.
SOVRAFFOLLAMENTO DELL’ALLOGGIO POPOLARE
Anche se la presenza dell’ospite temporaneo è causa di sovraffollamento nell’alloggio popolare, l’assegnatario non può chiedere un alloggio più grande.
SE L’OSPITALITA’ TEMPORANEA NON VIENE CONCESSA
Se l’assegnatario non chiede al C.I.T. l’autorizzazione all’ospitalità temporanea, o se l’autorizzazione non viene data, l’ospitalità abusiva è considerata una grave violazione (cessione parziale dell’alloggio) che comporta la rescissione della convenzione di locazione.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modulo per la domanda può essere:
- Scaricandolo dal sito internet C.I.T. alla sezione modulistica
- Spedito o consegnato nella sede del C.I.T. in Via Orvieto, 1/20/A – 10149 TORINO su appuntamento
- Spedito per via telematica, con posta elettronica ordinaria all’indirizzo cit@cit-torino.it o con posta elettronica certificata all’indirizzo cit@pec.cit-torino.it
DOCUMENTI NECESSARI
- Documento d’identità dell’assegnatario;
- Marca da bollo da € 16,00.
- Attestazione dell’ INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE: ISEE (comprensivo dell’ospite).
- Attestazione dei redditi lordi di tutti i componenti del nucleo famigliare e dell’ospite. Tutti i dati richiesti possono essere autocertificati (D.P.R n.445 del 28/12/2000).