La missione
Il C.I.T., dieci anni dopo la sua costituzione, vide ampliato il proprio oggetto sociale a seguito dell’entrata in vigore della Legge 142/90 trasformandosi in “Consorzio di Servizi” finalizzato alla promozione della formazione di programmi di riqualificazione urbana, alla redazione di progetti di opere pubbliche con coordinamento dei relativi appalti, alla pianificazione e gestione urbanistica, alla costituzione di un osservatorio della situazione abitativa, nonché alla programmazione manutentiva del proprio patrimonio, realizzato o in fase di costruzione. Tra gli obiettivi programmatici assegnati al consorzio, vanno evidenziati: una funzione di organismo di concentrazione e di raccordo delle politiche a scala metropolitana dei diversi livelli di governo presenti sul territorio, per quanto attiene il settore abitativo e dei servizi connessi un ruolo di supporto tecnico per la programmazione, la progettazione, il recupero di risorse e l’attuazione dei grandi progetti a scala sovracomunale, in stretto raccordo con la Provincia, a cui è demandata dalla Legge 142/90, la promozione e il coordinamento dei processi di ampliamento e riqualificazione dell’area metropolitana.
Il C.I.T. per far fronte ai compiti affidatigli dallo statuto, operò così significative modifiche organizzative e di bilancio che gli permisero di monitorare da un lato, con centri di costo e spesa autonomi, i costi attinenti l’attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio immobiliare – costi finanziati pro/quota da tutti i Comuni consorziati – e dall’altra i costi attinenti l’attività di progettazione, svolta per conto di alcuni Comuni e dagli stessi interamente finanziata.
Il ruolo del C.I.T. subì un primo notevole depotenziamento con la Legge Regionale 46/95 e s.m.i. che mise l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in capo ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio è ubicato il patrimonio. Ciò rese di fatto indisponibili per alcuni soci del Consorzio, ed in primis per il Comune di Torino, gli alloggi che, pur rientrando nella quota di loro proprietà, sono dislocati sul territorio di altri Comuni consorziati e conseguentemente venne a cessare lo scopo che, alla base dell’operazione, mirava alla soluzione dell’emergenza abitativa della allora nascente Città Metropolitana, mediante l’assegnazione di alloggi di proprietà consortile, a prescindere dall’ubicazione degli immobili medesimi.
Alcuni anni dopo un ulteriore provvedimento legislativo ridusse ulteriormente il ruolo del C.I.T. sancendo il passaggio del personale dipendente del Consorzio ad altri Enti Pubblici e imponendo di fatto il contemporaneo trasferimento all’ATC, a partire dal 1° gennaio 1999, dell’attività di gestione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, mediante apposita convenzione quinquennale con mandato di rappresentanza. Scelta peraltro favorita dalla ripresa di operatività e alla riorganizzazione dell’Istituto Autonomo avvenuta grazie alla Legge finanziaria del 1997, con cui riuscì a ricontrattare i mutui con le banche, i debiti e i crediti, a comprimere le spese di gestione, a risanare e a ripianare gli squilibri finanziari che aveva accumulato nel tempo.
Gli obiettivi economici prefissati con il trasferimento della gestione e manutenzione del patrimonio consortile all’A.T.C., sono così riassumibili: non far gravare più alcun onere sui comuni consorziati per la gestione del proprio patrimonio immobiliare, ottenendo per contro da A.T.C. congrue garanzie in ordine a modalità, tempi, costi e qualità del servizio di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare destinare ad investimenti in manutenzione straordinaria degli immobili C.I.T. parte del gettito prelevato dagli affitti, fermo restando che i Comuni continuino a farsi carico dell’onere dei mutui, a suo tempo contratti con la Cassa Depositi e Prestiti trasferire ad A.T.C. tutto il personale in organico, compreso quello dirigenziale mantenere in capo al C.I.T. l’attività inerente l’assegnazione degli alloggi da ripartirsi secondo i criteri dell’apposito regolamento adottato dall’Assemblea dei sindaci contenere le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria fino alla concorrenza massima di una cifra concordata con A.T.C. (specificamente complessive Lire 9.350 vano/mese convertite in € 4,82) contenere le spese relative alla prosecuzione dell’attività amministrativa e finanziaria, che è rimasta in capo al C.I.T., in una cifra forfetaria annua concordata con A.T.C. (specificamente Lire 9.500 vano/mese convertite in € 4,91) far rientrare le somme per il pagamento della fiscalità generale e dell’I.C.I. all’interno dell’ammontare degli affitti introitati dall’A.T.C. per conto del C.I.T. evitare il deficit delle morosità, colpevoli ed incolpevoli, riferendosi ai conti derivati dall’incassato e non dal bollettato, dando facoltà al C.I.T. di decidere quanto impegnare per manutenzione straordinaria.
Di conseguenza risulta sostanzialmente esaurito lo scopo primario del Consorzio dal momento che l’organismo a suo tempo costituito dalla volontaria adesione degli Enti Locali viene a perdere: il ruolo strategico connesso alla funzione di attore per le politiche territoriali sovra comunali legate alle funzioni residenziali e alla qualità dei servizi di valorizzazione degli stessi ambiti residenziali il ruolo di supporto strumentale in termini di collaborazione per la definizione e l’elaborazione dei programmi di intervento dell’E.R.P. la funzione di osservatorio sui problemi dell’abitazione e della qualità della vita nelle aree urbane segnate da forte disagio il ruolo di promozione delle politiche di rinnovo e riqualificazione mediante l’utilizzo di finanziamenti offerti dai regolamenti dell’Unione Europea La sottoscrizione della convenzione con A.T.C. nel 1999 ha di fatto garantito in questi anni il mantenimento del patrimonio consortile a buoni livelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, grazie all’utilizzo diretto delle riscossione degli affitti, e non facendo gravare quindi alcun tipo di spesa sui bilanci dei comuni consorziati. Tale convenzione è stata rinnovata dall’attuale consiglio di amministrazione nel 2006. Un passaggio importante per il CIT, che peraltro nel frattempo si è orientato verso una gestione esterna di tutte le sue attività, è rappresentato dall’approvazione del “Piano Vendita” del patrimonio consortile, ad opera del suo nuovo C.d.A., insediatosi nel 2002.
Una scelta che segna significativamente l’attività del Consorzio in questa ultima fase e che potrebbe anche portare allo scioglimento o quanto meno alla trasformazione del Consorzio stesso. L’anno successivo vede il rinnovo della Convenzione con l’ATC. Si introducono importanti condizioni migliorative per il Consorzio sul piano gestionale, con particolari garanzie per la collaborazione permanente di personale qualificato e l’assistenza della Direzione Patrimonio ATC proprio per quanto attiene alla realizzazione del piano vendite consortile. Da segnalare che la nuova sede legale del CIT viene collocata al di fuori della sede A.T.C. Negli anni 2003-2004, tra l’altro, con la costruzione di 40 alloggi in Nichelino e la sopraelevazione di 16 alloggi, su uno stabile esistente a Leinì, (i progetti sono degli anni ‘90) si esaurisce definitivamente il periodo di edificazione del C.I.T.