CIT Torino - Consorzio Intercomunale Torinese

Voltura del contratto di locazione (Art. 13 L.R. Piemonte n. 3/2010)

COS’È LA VOLTURA

La voltura è il cambio di intestazione della convenzione di locazione in caso di:

  • assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, a persona diversa dall’assegnatario in caso di separazione o scioglimento del matrimonio;
  •  cessazione della convivenza more uxorio, a favore del convivente;
  • trasferimento del precedente assegnatario.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA VOLTURA

Hanno la possibilità di richiedere la voltura (nell’ordine indicato):

  • il coniuge dell’assegnatario;
  •  i figli dell’assegnatario;
  • il convivente more uxorio;
  • ascendenti;
  •  discendenti;
  •  collaterali;
  •  affini;
  •  sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, se autorizzate dal C.I.T. e iscritte da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell’Assegnatario, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro con l’Assegnatario stesso.

REQUISITI NECESSARI

E’ necessario avere i seguenti requisiti:

  • l’assegnatario deve avere la residenza anagrafica nell’alloggio da almeno cinque anni; tre anni per il richiedente la voltura;
  • che i componenti il nucleo non siano titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell’esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
  • non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  • non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  • la convenzione di locazione sia stata stipulata da almeno cinque anni;
  • la convivenza con l’assegnatario (dimostrata ai sensi di legge) che si trasferisce deve durare ininterrottamente da almeno tre anni;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al doppio del limite di assegnazione stabilito in € 41.611,16;

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Il modulo per la domanda può essere:

  • spedito al C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE con sede in Via Orvieto, 1/20/A – 10149 TORINO
  • presentato di persona al C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE con sede in Via Orvieto, 1/20/A 10149 TORINO, previo appuntamento telefonico, contattando il numero 011.01132299
  • inviato per via telematica, con posta elettronica ordinaria all’indirizzo cit@cit-torino.it o con posta elettronica certificata all’indirizzo cit@pec.cit-torino.it

DOCUMENTI NECESSARI

  • Documento d’identità in corso di validità del richiedente;
  • Marca da bollo da € 16,00;
  • In caso di separazione o scioglimento del matrimonio occorre esibire la sentenza definitiva di separazione omologata dal Tribunale;
  • In caso di trasferimento del titolare è necessario l’atto di rinuncia all’assegnazione da parte dell’assegnatario e un suo documento d’identità.. Tutti i documenti richiesti possono essere autocertificati, (D.P.R n.445 del 28/12/2000), tranne la documentazione medica, certificati di invalidità e similari.

Modulistica collegata

Ultima modifica: 9 Settembre 2022 alle 13:38
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