CIT Torino - Consorzio Intercomunale Torinese

Ospitalità

COS’È L’OSPITALITA’ TEMPORANEA

Quando l’assegnatario vuole ospitare una persona all’interno dell’alloggio deve prima chiedere l’autorizzazione al C.I.T.

CHI PUO’ CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITA’ TEMPORANEA

La richiesta dell’autorizzazione all’ospitalità temporanea può essere richiesta solo dall’assegnatario.

QUANDO E PER QUALI MOTIVI CHIEDERE L’OSPITALITA’ TEMPORANEA

La legge regionale prevede che l’ospitalità temporanea venga autorizzata, sempre che l’ingresso non comporti la perdita di un qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, a persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela o di convivenza more uxorio o per i seguenti motivi: studio; lavoro; motivi di salute (obbligatoria documentazione). L’ospitalità non viene concessa dal C.I.T. nel caso in cui l’ingresso dell’ospite comporti la perdita di uno o qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.

OSPITALITA’ TRIMESTRALE

E’ prevista la possibilità di richiedere da parte dell’assegnatario un’ ospitalità breve per un periodo massimo di 3 mesi con la conseguente revisione dei canoni. Può essere autorizzata anche in caso che la stessa comporti la perdita di uno o più dei requisiti di permanenza.

OSPITALITA’ PER PERSONE CHE OFFRONO ASSISTENZA

Per persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato, deve essere richiesta l’autorizzazione al C.I.T. Tale ospitalità è concessa senza limiti di tempo. Le persone ospitate non sono considerate nel numero dei componenti, il loro ISEE non concorre nella formazione del nucleo e le stesse non hanno diritto a diventare componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio.

PER QUANTO VIENE CONCESSA L’OSPITALITA’?

L’ospitalità temporanea viene concessa dal C.I.T. per un periodo di un anno. Nel caso in cui l’ospite al termine di tale periodo, non risulti residente da almeno un anno nella famiglia anagrafica dell’assegnatario, la richiesta può essere rinnovata.

VARIAZIONE DEL CANONE

La presenza nel nucleo familiare di un ospite temporaneo autorizzato comporta la revisione del canone di locazione: se l’ospite ha un reddito, questo viene sommato a quello del nucleo familiare. Il nuovo canone viene quindi calcolato sulla base del reddito totale del nucleo familiare “allargato” .

L’OSPITE NON ACQUISISCE DIRITTI

L’ospite temporaneo non acquisisce mai il diritto ad avere il cambio dell’intestazione del contratto di locazione in caso di decesso o in caso di trasferimento dell’assegnatario o di interruzione del rapporto di locazione. In questi casi, infatti, l’alloggio deve essere lasciato libero e restituito al C.I.T.

SOVRAFFOLLAMENTO DELL’ALLOGGIO POPOLARE

Anche se la presenza dell’ospite temporaneo è causa di sovraffollamento nell’alloggio popolare, l’assegnatario non può chiedere un alloggio più grande.

SE L’OSPITALITA’ TEMPORANEA NON VIENE CONCESSA

Se l’assegnatario non chiede al C.I.T. l’autorizzazione all’ospitalità temporanea, o se l’autorizzazione non viene data, l’ospitalità abusiva è considerata una grave violazione (cessione parziale dell’alloggio) che comporta la rescissione della convenzione di locazione.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Si comunica che a partire dal 1/7/2025 sarà attivo lo sportello per la presentazione delle istanze di voltura, subentro, variazione del canone, variazione del nucleo, ospitalità.

Lo sportello funzionerà solo su appuntamento, da prendere telefonando ai numeri 3884854736 e 3533178716, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12, e dalle ore 14 alle 16.

L’appuntamento può essere richiesto da ogni componente del nucleo famigliare anagrafico dotato di SPID/CIE.

Lo sportello sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Senza Frontiere, che offrirà un servizio di aiuto alla presentazione dell’istanza su portale dedicato.

Il servizio è gratuito.

Non è prevista nessun’altra modalità per la presentazione delle domande.

Ultima modifica: 14 Luglio 2025 alle 11:23
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